Sicurezza sul lavoro: dal 7 aprile 2026 nuovi obblighi e sanzioni per le imprese

13.04.2026

Dal 7 aprile 2026 entra ufficialmente in vigore la Legge n. 34/2026, la Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese, che introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un impatto diretto su tutte le aziende, non solo sulle PMI.

Le modifiche incidono in modo significativo sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e ridefiniscono il quadro normativo del lavoro agile, introducendo obblighi stringenti e sanzioni penali in caso di inadempienza.

Lavoro agile: informativa obbligatoria sui rischi

La principale novità riguarda l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce un principio chiaro: anche quando il lavoro viene svolto fuori dai locali aziendali, il datore di lavoro è comunque responsabile della tutela della salute e della sicurezza.

Per ottemperare a tale obbligo, l’azienda deve consegnare almeno una volta all’anno un’informativa scritta:

  • al lavoratore in modalità agile;
  • al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’informativa deve indicare in modo puntuale:

  • i rischi generali connessi alla mansione;
  • i rischi specifici del lavoro da remoto, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, all’ergonomia della postazione e alle condizioni ambientali non direttamente controllabili dall’impresa.

Sanzioni penali per chi non rispetta gli obblighi

Il rafforzamento della norma non è solo formale, ma soprattutto sanzionatorio.
La Legge 34/2026 interviene infatti anche sull’art. 55 del Testo Unico sulla sicurezza, prevedendo che la mancata consegna dell’informativa sui rischi esponga il datore di lavoro a sanzioni di natura penale, che possono consistere in una misura detentiva oppure in una sanzione pecuniaria.

Si tratta di sanzioni penali, applicabili a tutte le violazioni commesse a partire dal 7 aprile 2026, che rendono l’adempimento un passaggio non più rinviabile per le imprese.

Adeguamento immediato per tutte le aziende

Gli obblighi introdotti riguardano tutte le imprese che utilizzano il lavoro agile, indipendentemente da settore, dimensione o forma giuridica. Le aziende sono quindi chiamate a:

  • redigere o aggiornare l’informativa annuale sui rischi del lavoro agile;
  • garantire la consegna tracciabile al lavoratore e all’RLS (PEC, firme, piattaforme digitali);
  • verificare la coerenza con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), valutando un’eventuale integrazione;
  • conservare la documentazione che dimostri l’avvenuto adempimento.

Formazione e addestramento: spazio alle tecnologie immersive

Tra le ulteriori novità introdotte dalla Legge PMI, è previsto anche un aggiornamento delle modalità di addestramento pratico, che potrà essere svolto attraverso tecnologie di simulazione, ambienti virtuali e realtà immersiva.
Un passaggio che apre nuove opportunità per rendere la formazione sulla sicurezza più efficace, concreta e aderente ai contesti operativi reali.

Un nuovo approccio alla sicurezza nel lavoro moderno

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il legislatore lancia un messaggio chiaro:
lo smart working non è una deroga alla sicurezza, ma una modalità lavorativa che richiede informazione, consapevolezza e responsabilità condivisa.

Per le imprese, il 7 aprile 2026 segna quindi un cambio di passo: la gestione del lavoro agile deve essere strutturata, documentata e pienamente integrata nel sistema di prevenzione aziendale.

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