Greenwashing: cosa cambia dal 2026 con il Decreto Legislativo 30/2026

19.08.2026

Dal 24 marzo 2026 entra ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, il nuovo provvedimento che ridisegna profondamente il quadro normativo italiano in materia di pratiche commerciali scorrette e dichiarazioni ambientali.

Il decreto, pur essendo stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2025, è diventato efficace solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 e la sua entrata in vigore il 24 marzo 2026.

Le norme, che danno attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825, puntano a rafforzare la tutela dei consumatori contro il fenomeno del greenwashing e a rendere più trasparente la comunicazione ambientale dei prodotti. Le nuove disposizioni saranno pienamente applicabili a partire dal 27 settembre 2026.

Un nuovo perimetro per le dichiarazioni ambientali

Il decreto introduce, per la prima volta nel Codice del Consumo, un set di definizioni volte a chiarire cosa possa essere considerato una asserzione ambientale, quando invece un claim diventi ingannevole e quali requisiti debbano soddisfare le etichette di sostenibilità per essere considerate attendibili.
Rientra tra le asserzioni ambientali qualsiasi messaggio, anche grafico, che lasci intendere un impatto positivo o ridotto sull’ambiente. Le asserzioni generiche – come “eco-friendly” o “100% green” – diventano ammissibili solo se supportate da evidenze verificabili e rese esplicite nello stesso mezzo di comunicazione.

Pratiche vietate e nuove tutele contro il greenwashing

La riforma amplia l’elenco delle pratiche considerate ingannevoli, includendo:

  • l’uso di etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione o non riconosciute da autorità pubbliche;
  • affermazioni ambientali relative all’intero prodotto quando riguardano solo una sua parte;
  • dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future prive di piani chiari, obiettivi misurabili e verificabili da soggetti terzi;
  • messaggi che attribuiscono vantaggi ambientali inesistenti o non collegati alle reali caratteristiche del prodotto.

Il provvedimento interviene inoltre sui casi di obsolescenza programmata, vietando comportamenti come mascherare aggiornamenti software che riducono le funzionalità o dichiarare una durabilità non reale del prodotto.

Obblighi informativi più stringenti per le imprese

Per garantire ai consumatori scelte più consapevoli, il decreto introduce una serie di nuovi obblighi informativi riguardanti:

  • caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti;
  • durabilità, riparabilità e riciclabilità;
  • garanzie commerciali di durabilità superiori ai due anni, attraverso “avvisi armonizzati” e nuove etichette informative;
  • disponibilità di aggiornamenti software che incidono sulle prestazioni del prodotto.

L’obiettivo è aumentare la trasparenza, ridurre le asimmetrie informative e stimolare la diffusione di prodotti più sostenibili e durevoli.

Un tassello della strategia europea per la transizione verde

Il Decreto Legislativo 30/2026 si colloca nel più ampio percorso europeo verso un mercato più equo e sostenibile. La Direttiva (UE) 2024/825 modifica due pilastri della normativa UE: la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

L’intento è chiaro: rafforzare il ruolo del consumatore nella transizione ecologica attraverso informazioni affidabili e verificabili, frenando al contempo l’uso improprio del linguaggio “green” nelle strategie di marketing.

Cosa devono fare ora le imprese

Il periodo che precede l’applicazione effettiva della normativa, prevista per il 27 settembre 2026, rappresenta un’occasione per le imprese di:

  • rivedere i propri materiali marketing e le etichette di sostenibilità;
  • verificare la solidità delle affermazioni ambientali;
  • aggiornare i processi interni per garantire tracciabilità e verificabilità delle informazioni;
  • formare i team di comunicazione e compliance;
  • adeguare sistemi di certificazione e governance dei dati ambientali.

Adeguarsi tempestivamente non è solo un obbligo normativo: è una leva strategica per consolidare la fiducia dei consumatori e differenziarsi con trasparenza nel mercato.

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