Decreto “Terra dei fuochi”: novità su rifiuti, reati ambientali e sanzioni

01.12.2025

Il Decreto-legge 116 dell’8 agosto 2025, convertito in Legge 147/2025, introduce modifiche significative al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.lgs. 231/2001, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati ambientali, in particolare quelli legati alla gestione illecita dei rifiuti.

Il decreto, noto anche come Decreto “Terra dei Fuochi”, introduce pene più severe, nuove fattispecie di reato e responsabilità estese che delineano un contesto in cui la conformità normativa diventa un requisito imprescindibile per la gestione dei rifiuti.

Implicazioni per i Produttori di Rifiuti

I produttori sono richiamati a:

  • organizzare con maggior rigore il deposito temporaneo
  • verificare regolarmente le autorizzazioni di impianti e trasportatori
  • compilare correttamente Registri e Formulari
  • utilizzare strumenti digitali conformi al RENTRI per garantire la tracciabilità completa

Principali novità introdotte dalla Legge 147/2025

  • Pene più severe per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, con distinzioni più nette tra rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • Aggravamento delle sanzioni per il trasporto illecito, soprattutto se effettuato senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
  • Revisione delle pene per discariche abusive e spedizioni illegali
  • Nuove fattispecie penali legate alle attività d’impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001)

Per i produttori di Rifiuti diventa indispensabile tracciare i flussi e i depositi temporanei correttamente, e verificare la natura dei materiali per non incorrere in sanzioni che possono arrivare al carcere.

Focus: Tracciabilità dei rifiuti

L’art. 258 del Testo Unico Ambientale è stato modificato per rafforzare il controllo sulla tenuta dei Registri di Carico e Scarico e dei Formulari di identificazione. Le principali novità:

  • Sanzioni più elevate per errori o omissioni
  • Sospensione dall’Albo Gestori Ambientali per le imprese non conformi
  • Qualificazione come reato penale per la mancata o irregolare compilazione dei Formulari relativi ai rifiuti pericolosi

Per l’omessa o incompleta tenuta del Registro di carico e scarico, si applica un’ammenda da €4.000 a €20.000 se i rifiuti sono non pericolosi e da €10.000 a €30.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste la sospensione della patente di guida (da 1 a 4 mesi per i non pericolosi; da 2 a 8 mesi per i pericolosi) e la sospensione dall’Albo Gestori Ambientali (da 2 a 6 mesi per i non pericolosi; da 4 a 12 mesi per i pericolosi).

A queste modifiche introdotte dalla Legge 147/2025 si affiancano le sanzioni RENTRI specifiche, che colpiscono chi ritarda o omette la trasmissione digitale dei dati.

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